Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 325 del 12 dicembre 2025 disciplina, per l’anno 2026, i divieti di circolazione sulle strade extraurbane dei veicoli destinati al trasporto di cose aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Il provvedimento trova fondamento nell’articolo 6, comma 1, del Codice della Strada e nel relativo regolamento di esecuzione, ed è finalizzato a garantire livelli adeguati di sicurezza della circolazione stradale nei periodi caratterizzati da maggiore intensità di traffico.
Il decreto tiene conto non solo delle esigenze di sicurezza, ma anche della necessità di fornire un quadro normativo chiaro e operativo per gli operatori dell’autotrasporto, per gli organi di controllo e per le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni in deroga. Particolare attenzione è inoltre riservata allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano–Cortina 2026, per i quali vengono previste specifiche deroghe.
Oggetto e ambito di applicazione
Il decreto definisce l’ambito oggettivo e soggettivo dei divieti di circolazione, stabilendo che essi si applicano ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa superiore a 7,5 tonnellate che circolano fuori dai centri abitati nei giorni festivi e in altri giorni considerati particolarmente critici per la viabilità nel corso del 2026.
Le disposizioni si applicano agli autoveicoli di cui all’articolo 54 del Codice della Strada e alle macchine agricole di cui all’articolo 57, nonché ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche quando muniti di autorizzazione ai sensi dell’articolo 10 del Codice della Strada. Il decreto chiarisce che alcune agevolazioni e posticipazioni previste in articoli successivi sono applicabili solo a condizione che l’arrivo dall’estero o al porto avvenga nel giorno di divieto.
Sono altresì disciplinati casi specifici, come quello dei trattori stradali che viaggiano isolati, per i quali il calendario dei divieti non si applica in determinate circostanze, quali il rientro in sede o il trasferimento per l’aggancio di un semirimorchio. Infine, il decreto estende la disciplina anche al trasporto di merci pericolose, anche per veicoli con massa inferiore alla soglia ordinaria, secondo modalità dettagliate in appositi articoli.
Calendario dei divieti
Il decreto stabilisce che i divieti di circolazione si applicano nei giorni festivi e in altri giorni specifici dell’anno 2026, individuati nel calendario allegato al provvedimento. Tale calendario costituisce parte integrante del decreto, ma non viene qui esaminato, in quanto destinato a essere allegato separatamente.
Agevolazioni per i veicoli da e verso l’estero
Sono previste specifiche agevolazioni per i veicoli provenienti dall’estero o diretti oltre confine. In particolare, per i veicoli in ingresso nel territorio nazionale, l’inizio del divieto è posticipato di quattro ore, a condizione che il conducente sia in possesso di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico. Qualora il veicolo disponga di un solo conducente e il periodo di riposo giornaliero termini dopo l’inizio del divieto, il posticipo decorre dal termine del riposo stesso.
Per i veicoli diretti all’estero, invece, l’orario di termine del divieto è anticipato di due ore, sempre previa esibizione della documentazione comprovante la destinazione del carico. I veicoli provenienti o diretti verso la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano sono assimilati a quelli operanti all’interno del territorio nazionale.
Agevolazioni per la Sardegna e la Sicilia
Il decreto introduce una disciplina differenziata per i collegamenti con la Sardegna e la Sicilia, tenendo conto delle peculiarità insulari e delle esigenze legate al trasporto marittimo.
Per la Sardegna, l’inizio del divieto è posticipato di quattro ore per i veicoli provenienti dall’isola e per quelli che vi circolano provenendo dal resto del territorio nazionale. Per i veicoli diretti ai porti sardi per l’imbarco verso la penisola, il divieto non si applica, purché siano muniti di idonea documentazione e di titolo di viaggio.
Per la Sicilia, il decreto distingue tra i trasporti che utilizzano il traghettamento e quelli che transitano attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. In generale, sono previste posticipazioni dell’inizio del divieto o anticipazioni della sua fine, con ulteriori agevolazioni per tenere conto delle difficoltà operative legate allo Stretto di Messina.
Trasporto intermodale
Ampio spazio è dedicato al trasporto intermodale, considerato strategico per l’efficienza del sistema logistico nazionale. Il decreto prevede anticipazioni del termine del divieto o esenzioni complete per i veicoli diretti a interporti di rilevanza nazionale, a terminal intermodali strategici, ai porti e agli aeroporti, purché il trasporto sia supportato da idonea documentazione attestante la prosecuzione del viaggio con modalità ferroviaria, marittima o aerea.
Sono incluse anche le unità di carico vuote, i veicoli scarichi e i trattori stradali che viaggiano isolati, a condizione che l’attività sia riconducibile a operazioni di trasporto intermodale debitamente documentate. Viene inoltre stabilito un limite massimo di 150 km in linea d’aria per i tratti stradali iniziali o terminali dei trasporti combinati.
Veicoli esentati dal divieto
Il decreto individua numerose categorie di veicoli totalmente esentate dai divieti di circolazione. Tra queste rientrano i mezzi delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, della Croce Rossa e degli enti territoriali.
Sono inoltre esentati i veicoli impiegati in servizi pubblici essenziali, come la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, i servizi postali, i servizi. radiotelevisivi e quelli di pronto intervento. Ulteriori esenzioni riguardano specifiche tipologie di veicoli, quali le autocisterne per il trasporto di acqua, latte, combustibili, i mezzi per l’alimentazione degli animali da allevamento e le macchine agricole.
In alcuni casi è richiesto l’uso di appositi cartelli identificativi di colore verde, recanti una lettera distintiva, da esporre in modo ben visibile sul veicolo.
Merci non assoggettate al divieto
Il decreto elenca dettagliatamente le tipologie di merci il cui trasporto non è soggetto ai divieti. Tra queste figurano i prodotti destinati ai servizi aeronautici e marittimi, la stampa quotidiana e periodica, i prodotti per uso medico e i prodotti alimentari deperibili che richiedono trasporto in regime ATP.
Sono inclusi anche numerosi prodotti agricoli soggetti a rapido deperimento, come frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, uova da cova e miele non invasettato, nonché il trasporto di animali vivi in particolari condizioni. Anche in questi casi è previsto l’obbligo di apposita segnalazione mediante cartelli verdi.
Circolazione in deroga e autorizzazioni prefettizie
Il decreto disciplina in modo puntuale le condizioni e le procedure per ottenere autorizzazioni in deroga ai divieti di circolazione, riservate a situazioni di assoluta necessità e urgenza. Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono competenti al rilascio delle autorizzazioni, previa istruttoria basata su criteri di effettiva indifferibilità del trasporto, compatibilità con la sicurezza stradale e assenza di soluzioni alternative.
Le istanze devono essere presentate con congruo anticipo e contenere informazioni dettagliate sul veicolo, sul percorso, sulla tipologia di merce e sul periodo richiesto. Il decreto prevede anche la possibilità di autorizzazioni rinnovabili, entro l’anno solare, per le attività industriali a ciclo continuo.
Trasporto di merci pericolose
Una sezione specifica è dedicata al trasporto di merci pericolose, per il quale sono stabilite restrizioni più severe, in particolare per le classi ADR 1 e 7. Sono tuttavia previste deroghe per esigenze militari, sanitarie, di sicurezza pubblica e per casi autorizzati dalle Prefetture, nonché esenzioni per il trasporto in quantità limitate o esenti, secondo la normativa ADR.
Giochi Olimpici e Paralimpici Milano–Cortina 2026
In considerazione dell’eccezionalità dell’evento olimpico, il decreto consente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026, la circolazione in deroga dei veicoli impegnati nelle attività logistiche connesse ai Giochi, a condizione che siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comitato Organizzatore e della relativa documentazione di prenotazione.
Qui di seguito potete scaricare il calendario ufficiale


